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Scadenza della risposta art. 7

Quando un lavoratore chiede il proprio livello retributivo e i livelli retributivi medi della sua categoria, hai due mesi per rispondere. Inserisci la data della richiesta.

Serve per l'Italia, dove un lavoratore può fare questa richiesta una volta all'anno.

Cosa contiene la risposta

Il livello retributivo individuale del lavoratore e i livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, dei lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore (art. 7, par. 1). Se il gruppo è molto piccolo, i dati che rivelano la retribuzione di una persona possono essere riservati (art. 12, par. 3).

Base normativa: Art. 7, par. 1, Direttiva (UE) 2023/970; Art. 12, par. 3, Direttiva (UE) 2023/970

Ogni anno informa tutti i lavoratori di questo diritto e di come esercitarlo (art. 7, par. 3).

Base normativa: Art. 7, par. 3, Direttiva (UE) 2023/970

Base normativa

Art. 7, par. 1, Direttiva (UE) 2023/970
Testo dell'articolo
I lavoratori hanno il diritto di richiedere e ricevere per iscritto, conformemente ai paragrafi 2 e 4, informazioni sul loro livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu

Art. 7, par. 3, Direttiva (UE) 2023/970
Testo dell'articolo
I datori di lavoro informano annualmente tutti i lavoratori del loro diritto di ricevere le informazioni di cui al paragrafo 1 e delle attività che il lavoratore deve intraprendere per esercitare tale diritto.

Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu

Art. 7, par. 4, Direttiva (UE) 2023/970
Testo dell'articolo
I datori di lavoro forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 entro un termine ragionevole, ma in ogni caso entro due mesi dalla data in cui è presentata la richiesta.

Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu

Art. 12, par. 3, Direttiva (UE) 2023/970
Testo dell'articolo
Gli Stati membri possono decidere che, qualora la divulgazione di informazioni a norma degli articoli 7, 9 e 10 comporti la divulgazione, diretta o indiretta, della retribuzione di un lavoratore identificabile, solo i rappresentanti dei lavoratori, l'ispettorato del lavoro o l'organismo per la parità abbiano accesso a tali informazioni. I rappresentanti dei lavoratori o l'organismo per la parità forniscono consulenza ai lavoratori in merito a un eventuale ricorso a norma della presente direttiva senza divulgare i livelli retributivi effettivi dei singoli lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Ai fini del monitoraggio a norma dell'articolo 29, le informazioni sono rese disponibili senza restrizioni.

Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu

Art. 7, comma 1, D.Lgs. 96/2026
Testo dell'articolo
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, e' riconosciuto ai lavoratori il diritto di richiedere e ricevere per iscritto, entro due mesi dalla richiesta, anche per il tramite dei loro rappresentanti o degli organismi per la parita', su specifica delega, le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Il diritto di cui al presente comma non puo' essere esercitato piu' di una volta all'anno.

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, GU Serie Generale n. 125 del 1 giugno 2026 (codice redazionale 26G00112)

Art. 7, comma 4, D.Lgs. 96/2026
Testo dell'articolo
I datori di lavoro informano annualmente tutti i lavoratori del loro diritto di ricevere le informazioni di cui al comma 1 e delle modalita' per l'esercizio di tale diritto.

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, GU Serie Generale n. 125 del 1 giugno 2026 (codice redazionale 26G00112)

Informazioni generali, non consulenza legale. Le norme nazionali possono essere diverse.