Scadenza della risposta art. 7
Quando un lavoratore chiede il proprio livello retributivo e i livelli retributivi medi della sua categoria, hai due mesi per rispondere. Inserisci la data della richiesta.
Cosa contiene la risposta
Il livello retributivo individuale del lavoratore e i livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, dei lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore (art. 7, par. 1). Se il gruppo è molto piccolo, i dati che rivelano la retribuzione di una persona possono essere riservati (art. 12, par. 3).
Base normativa: Art. 7, par. 1, Direttiva (UE) 2023/970; Art. 12, par. 3, Direttiva (UE) 2023/970
Ogni anno informa tutti i lavoratori di questo diritto e di come esercitarlo (art. 7, par. 3).
Base normativa: Art. 7, par. 3, Direttiva (UE) 2023/970
Base normativa
Testo dell'articolo
I lavoratori hanno il diritto di richiedere e ricevere per iscritto, conformemente ai paragrafi 2 e 4, informazioni sul loro livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
Testo dell'articolo
I datori di lavoro informano annualmente tutti i lavoratori del loro diritto di ricevere le informazioni di cui al paragrafo 1 e delle attività che il lavoratore deve intraprendere per esercitare tale diritto.Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
Testo dell'articolo
I datori di lavoro forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 entro un termine ragionevole, ma in ogni caso entro due mesi dalla data in cui è presentata la richiesta.Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
Testo dell'articolo
Gli Stati membri possono decidere che, qualora la divulgazione di informazioni a norma degli articoli 7, 9 e 10 comporti la divulgazione, diretta o indiretta, della retribuzione di un lavoratore identificabile, solo i rappresentanti dei lavoratori, l'ispettorato del lavoro o l'organismo per la parità abbiano accesso a tali informazioni. I rappresentanti dei lavoratori o l'organismo per la parità forniscono consulenza ai lavoratori in merito a un eventuale ricorso a norma della presente direttiva senza divulgare i livelli retributivi effettivi dei singoli lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Ai fini del monitoraggio a norma dell'articolo 29, le informazioni sono rese disponibili senza restrizioni.Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
Testo dell'articolo
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, e' riconosciuto ai lavoratori il diritto di richiedere e ricevere per iscritto, entro due mesi dalla richiesta, anche per il tramite dei loro rappresentanti o degli organismi per la parita', su specifica delega, le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Il diritto di cui al presente comma non puo' essere esercitato piu' di una volta all'anno.Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, GU Serie Generale n. 125 del 1 giugno 2026 (codice redazionale 26G00112)
Testo dell'articolo
I datori di lavoro informano annualmente tutti i lavoratori del loro diritto di ricevere le informazioni di cui al comma 1 e delle modalita' per l'esercizio di tale diritto.Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, GU Serie Generale n. 125 del 1 giugno 2026 (codice redazionale 26G00112)
Informazioni generali, non consulenza legale. Le norme nazionali possono essere diverse.