Trasparenza retributiva per Paese
Trasparenza retributiva: Malta
Malta ha recepito la direttiva. Le date nazionali dei report non sono state verificate sul testo ufficiale, quindi mostriamo quelle della direttiva.
In sintesi
- Stato del recepimento
- Recepita
- Fonte
- F: letta sulla fonte primaria
- Grado di certezza
- Probabile, in base alla direttiva
Date dei report per numero di dipendenti
| Dipendenti | Primo report entro | Poi | Dati del |
|---|---|---|---|
| 250 o più | 7 giugno 2027 | ogni anno | 2026 |
| Da 150 a 249 | 7 giugno 2027 | ogni tre anni | 2026 |
| Da 100 a 149 | 7 giugno 2031 | ogni tre anni | 2030 |
| Meno di 100 | Non obbligatorio per la direttiva | ||
Base normativa: Art. 9, par. 2, Direttiva (UE) 2023/970; Art. 9, par. 3, Direttiva (UE) 2023/970; Art. 9, par. 4, Direttiva (UE) 2023/970; Art. 9, par. 5, Direttiva (UE) 2023/970
Valutazione congiunta delle retribuzioni (art. 10): probabilmente obbligatoria se una categoria mostra un divario di almeno il 5 % non motivato né corretto entro sei mesi.
Base normativa: Art. 10, par. 1, Direttiva (UE) 2023/970
Per tutti i datori di lavoro, a prescindere dalle dimensioni
Informazioni sulla retribuzione ai candidati e nessuna domanda sulle retribuzioni precedenti (art. 5).
Base normativa: Art. 5, par. 1, Direttiva (UE) 2023/970; Art. 5, par. 2, Direttiva (UE) 2023/970; Art. 5, par. 3, Direttiva (UE) 2023/970
Criteri di determinazione e progressione retributiva facilmente accessibili ai lavoratori (art. 6).
Base normativa: Art. 6, par. 1, Direttiva (UE) 2023/970; Art. 6, par. 2, Direttiva (UE) 2023/970
I lavoratori possono chiedere per iscritto informazioni sulle retribuzioni; risposta entro due mesi, e ogni anno va comunicato a tutti questo diritto (art. 7).
Base normativa: Art. 7, par. 1, Direttiva (UE) 2023/970; Art. 7, par. 3, Direttiva (UE) 2023/970; Art. 7, par. 4, Direttiva (UE) 2023/970
Note di ricerca (in inglese)
[F] fonte primaria letta · [B] fonti secondarie · [A] ipotesi
- [F] EUR-Lex national transposition tab: 1 national measure(s) notified (a notification may include pre-existing law and does not prove complete transposition).
- [F] Equal Pay (Transparency and Reporting) Regulations 2026 (Government Gazette No. 21,661, June 2026).
- [B] Comparison 'by categories of workers' without 'work of equal value'; national reporting dates not verified.
- [A] The directive does not define how workers are counted (head count or FTE, part-time, reference date); national law decides.
Base normativa
Testo dell'articolo
I datori di lavoro con almeno 250 lavoratori forniscono, entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni anno, le informazioni di cui al paragrafo 1 relative all'anno civile precedente.Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
Testo dell'articolo
I datori di lavoro che hanno tra i 150 e i 249 lavoratori forniscono, entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni tre anni, le informazioni di cui al paragrafo 1 relative all'anno civile precedente.Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
Testo dell'articolo
I datori di lavoro che hanno tra i 100 e i 149 lavoratori forniscono, entro il 7 giugno 2031 e successivamente ogni tre anni, le informazioni di cui al paragrafo 1 relative all'anno civile precedente.Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
Testo dell'articolo
Gli Stati membri non impediscono ai datori di lavoro con meno di 100 lavoratori di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 su base volontaria. Gli Stati membri possono, in base al diritto nazionale, imporre ai datori di lavoro con meno di 100 lavoratori di fornire informazioni sulla retribuzione.Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
Testo dell'articolo
Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i datori di lavoro soggetti all'obbligo di comunicazione di informazioni sulle retribuzioni a norma dell'articolo 9 effettuino, in cooperazione con i rappresentanti dei propri lavoratori, una valutazione congiunta delle retribuzioni qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) le informazioni sulle retribuzioni rivelano una differenza del livello retributivo medio tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile pari ad almeno il 5 % in una qualsiasi categoria di lavoratori; b) il datore di lavoro non ha motivato tale differenza di livello retributivo medio sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere; c) il datore di lavoro non ha corretto tale differenza immotivata di livello retributivo medio entro sei mesi dalla data della comunicazione delle informazioni sulle retribuzioni.Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
Testo dell'articolo
I candidati a un impiego hanno il diritto di ricevere, dal potenziale datore di lavoro, informazioni: a) sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia da attribuire alla posizione in questione, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere; e b) se del caso, sulle pertinenti disposizioni del contratto collettivo applicate dal datore di lavoro in relazione alla posizione. Tali informazioni sono fornite in modo tale da garantire una trattativa informata e trasparente sulla retribuzione, ad esempio in un avviso di posto vacante pubblicato, prima del colloquio di lavoro o altrimenti.Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
Testo dell'articolo
Il datore di lavoro non può chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro.Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
Testo dell'articolo
I datori di lavoro provvedono affinché gli avvisi di posto vacante e i titoli professionali siano neutri sotto il profilo del genere e che le procedure di assunzione siano condotte in modo non discriminatorio, così da non compromettere il diritto alla parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore («diritto alla parità di retribuzione»).Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
Testo dell'articolo
I datori di lavoro rendono facilmente accessibili ai propri lavoratori i criteri utilizzati per determinare la retribuzione, i livelli retributivi e la progressione economica dei lavoratori. Tali criteri sono oggettivi e neutri sotto il profilo del genere.Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
Testo dell'articolo
Gli Stati membri possono esonerare i datori di lavoro con meno di 50 lavoratori dall'obbligo relativo alla progressione economica di cui al paragrafo 1.Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
Testo dell'articolo
I lavoratori hanno il diritto di richiedere e ricevere per iscritto, conformemente ai paragrafi 2 e 4, informazioni sul loro livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
Testo dell'articolo
I datori di lavoro informano annualmente tutti i lavoratori del loro diritto di ricevere le informazioni di cui al paragrafo 1 e delle attività che il lavoratore deve intraprendere per esercitare tale diritto.Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
Testo dell'articolo
I datori di lavoro forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 entro un termine ragionevole, ma in ogni caso entro due mesi dalla data in cui è presentata la richiesta.Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
Il recepimento cambia rapidamente. Questa pagina riflette la nostra ricerca al 10 ottobre 2026 e non è consulenza legale.