Trasparenza retributiva per Paese
Trasparenza retributiva: Portogallo
Portogallo ha un disegno di legge ma non ha ancora recepito la direttiva. Le date della direttiva sono mostrate come minimo atteso.
In sintesi
- Stato del recepimento
- Disegno di legge
- Fonte
- B: fonti secondarie
- Grado di certezza
- Probabile, in base alla direttiva
Portogallo non ha recepito (del tutto) la direttiva. Una direttiva da sola non crea obblighi tra privati, quindi lì i datori di lavoro privati probabilmente non hanno obblighi diretti finché non si applica la legge nazionale. Le date della direttiva sono mostrate come minimo atteso.
Date dei report per numero di dipendenti
| Dipendenti | Primo report entro | Poi | Dati del |
|---|---|---|---|
| 250 o più | 7 giugno 2027 | ogni anno | 2026 |
| Da 150 a 249 | 7 giugno 2027 | ogni tre anni | 2026 |
| Da 100 a 149 | 7 giugno 2031 | ogni tre anni | 2030 |
| Meno di 100 | Non obbligatorio per la direttiva | ||
Base normativa: Art. 9, par. 2, Direttiva (UE) 2023/970; Art. 9, par. 3, Direttiva (UE) 2023/970; Art. 9, par. 4, Direttiva (UE) 2023/970; Art. 9, par. 5, Direttiva (UE) 2023/970
Valutazione congiunta delle retribuzioni (art. 10): probabilmente obbligatoria se una categoria mostra un divario di almeno il 5 % non motivato né corretto entro sei mesi.
Base normativa: Art. 10, par. 1, Direttiva (UE) 2023/970
Per tutti i datori di lavoro, a prescindere dalle dimensioni
Informazioni sulla retribuzione ai candidati e nessuna domanda sulle retribuzioni precedenti (art. 5).
Base normativa: Art. 5, par. 1, Direttiva (UE) 2023/970; Art. 5, par. 2, Direttiva (UE) 2023/970; Art. 5, par. 3, Direttiva (UE) 2023/970
Criteri di determinazione e progressione retributiva facilmente accessibili ai lavoratori (art. 6).
Base normativa: Art. 6, par. 1, Direttiva (UE) 2023/970; Art. 6, par. 2, Direttiva (UE) 2023/970
I lavoratori possono chiedere per iscritto informazioni sulle retribuzioni; risposta entro due mesi, e ogni anno va comunicato a tutti questo diritto (art. 7).
Base normativa: Art. 7, par. 1, Direttiva (UE) 2023/970; Art. 7, par. 3, Direttiva (UE) 2023/970; Art. 7, par. 4, Direttiva (UE) 2023/970
Note di ricerca (in inglese)
[F] fonte primaria letta · [B] fonti secondarie · [A] ipotesi
- [F] EUR-Lex national transposition tab: 0 national measures notified.
- [B] Draft or intermediate stage.
- [A] The directive does not define how workers are counted (head count or FTE, part-time, reference date); national law decides.
- [A] Not (fully) transposed: directives have no horizontal direct effect, so private employers have no direct obligation until national law applies; public employers may be exposed. Directive dates are shown as the expected minimum.
Base normativa
Testo dell'articolo
I datori di lavoro con almeno 250 lavoratori forniscono, entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni anno, le informazioni di cui al paragrafo 1 relative all'anno civile precedente.Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
Testo dell'articolo
I datori di lavoro che hanno tra i 150 e i 249 lavoratori forniscono, entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni tre anni, le informazioni di cui al paragrafo 1 relative all'anno civile precedente.Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
Testo dell'articolo
I datori di lavoro che hanno tra i 100 e i 149 lavoratori forniscono, entro il 7 giugno 2031 e successivamente ogni tre anni, le informazioni di cui al paragrafo 1 relative all'anno civile precedente.Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
Testo dell'articolo
Gli Stati membri non impediscono ai datori di lavoro con meno di 100 lavoratori di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 su base volontaria. Gli Stati membri possono, in base al diritto nazionale, imporre ai datori di lavoro con meno di 100 lavoratori di fornire informazioni sulla retribuzione.Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
Testo dell'articolo
Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i datori di lavoro soggetti all'obbligo di comunicazione di informazioni sulle retribuzioni a norma dell'articolo 9 effettuino, in cooperazione con i rappresentanti dei propri lavoratori, una valutazione congiunta delle retribuzioni qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) le informazioni sulle retribuzioni rivelano una differenza del livello retributivo medio tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile pari ad almeno il 5 % in una qualsiasi categoria di lavoratori; b) il datore di lavoro non ha motivato tale differenza di livello retributivo medio sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere; c) il datore di lavoro non ha corretto tale differenza immotivata di livello retributivo medio entro sei mesi dalla data della comunicazione delle informazioni sulle retribuzioni.Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
Testo dell'articolo
I candidati a un impiego hanno il diritto di ricevere, dal potenziale datore di lavoro, informazioni: a) sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia da attribuire alla posizione in questione, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere; e b) se del caso, sulle pertinenti disposizioni del contratto collettivo applicate dal datore di lavoro in relazione alla posizione. Tali informazioni sono fornite in modo tale da garantire una trattativa informata e trasparente sulla retribuzione, ad esempio in un avviso di posto vacante pubblicato, prima del colloquio di lavoro o altrimenti.Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
Testo dell'articolo
Il datore di lavoro non può chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro.Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
Testo dell'articolo
I datori di lavoro provvedono affinché gli avvisi di posto vacante e i titoli professionali siano neutri sotto il profilo del genere e che le procedure di assunzione siano condotte in modo non discriminatorio, così da non compromettere il diritto alla parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore («diritto alla parità di retribuzione»).Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
Testo dell'articolo
I datori di lavoro rendono facilmente accessibili ai propri lavoratori i criteri utilizzati per determinare la retribuzione, i livelli retributivi e la progressione economica dei lavoratori. Tali criteri sono oggettivi e neutri sotto il profilo del genere.Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
Testo dell'articolo
Gli Stati membri possono esonerare i datori di lavoro con meno di 50 lavoratori dall'obbligo relativo alla progressione economica di cui al paragrafo 1.Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
Testo dell'articolo
I lavoratori hanno il diritto di richiedere e ricevere per iscritto, conformemente ai paragrafi 2 e 4, informazioni sul loro livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
Testo dell'articolo
I datori di lavoro informano annualmente tutti i lavoratori del loro diritto di ricevere le informazioni di cui al paragrafo 1 e delle attività che il lavoratore deve intraprendere per esercitare tale diritto.Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
Testo dell'articolo
I datori di lavoro forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 entro un termine ragionevole, ma in ogni caso entro due mesi dalla data in cui è presentata la richiesta.Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
Il recepimento cambia rapidamente. Questa pagina riflette la nostra ricerca al 10 ottobre 2026 e non è consulenza legale.