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Trasparenza retributiva per Paese

Trasparenza retributiva: Italia

L'Italia ha recepito la direttiva con il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 96, in vigore dal 7 giugno 2026.

Leggi il D.Lgs. 96/2026 sulla Gazzetta Ufficiale

In sintesi

Stato del recepimento
Recepita
Fonte
F: letta sulla fonte primaria
Grado di certezza
Confermato sulla legge nazionale

Date dei report per numero di dipendenti

DipendentiPrimo report entroPoiDati del
250 o più7 giugno 2027ogni anno2026
Da 150 a 2497 giugno 2027ogni tre anni2026
Da 100 a 1497 giugno 2031ogni tre anni2030
Meno di 100Non obbligatorio per la direttiva

In Italia la legge dice che i dati “sono raccolti entro” queste date. Le modalità di trasmissione dipendono da un decreto ministeriale, la cui adozione non è stata verificata al 10 ottobre 2026.

Base normativa: Art. 9, comma 8, D.Lgs. 96/2026; Art. 9, comma 9, D.Lgs. 96/2026; Art. 9, par. 2, Direttiva (UE) 2023/970; Art. 9, par. 3, Direttiva (UE) 2023/970; Art. 9, par. 4, Direttiva (UE) 2023/970; Art. 9, par. 5, Direttiva (UE) 2023/970

Valutazione congiunta delle retribuzioni (art. 10): probabilmente obbligatoria se una categoria mostra un divario di almeno il 5 % non motivato né corretto entro sei mesi.

Base normativa: Art. 10, par. 1, Direttiva (UE) 2023/970; Art. 10, comma 1, D.Lgs. 96/2026

Per tutti i datori di lavoro, a prescindere dalle dimensioni

Informazioni sulla retribuzione ai candidati e nessuna domanda sulle retribuzioni precedenti (art. 5).

Base normativa: Art. 5, par. 1, Direttiva (UE) 2023/970; Art. 5, par. 2, Direttiva (UE) 2023/970; Art. 5, par. 3, Direttiva (UE) 2023/970; Art. 5, comma 1, D.Lgs. 96/2026

Criteri di determinazione e progressione retributiva facilmente accessibili ai lavoratori (art. 6).

Base normativa: Art. 6, par. 1, Direttiva (UE) 2023/970; Art. 6, par. 2, Direttiva (UE) 2023/970; Art. 6, comma 3, D.Lgs. 96/2026

I lavoratori possono chiedere per iscritto informazioni sulle retribuzioni; risposta entro due mesi, e ogni anno va comunicato a tutti questo diritto (art. 7).

In Italia un lavoratore può fare questa richiesta una volta all'anno.

Base normativa: Art. 7, par. 1, Direttiva (UE) 2023/970; Art. 7, par. 3, Direttiva (UE) 2023/970; Art. 7, par. 4, Direttiva (UE) 2023/970; Art. 7, comma 1, D.Lgs. 96/2026; Art. 7, comma 4, D.Lgs. 96/2026

Specificità italiane

  • Le categorie di lavoratori seguono i livelli di inquadramento del CCNL applicato dal datore di lavoro.

    Base normativa: Art. 4, comma 2, lett. b), D.Lgs. 96/2026

  • Applicare un CCNL firmato dai sindacati comparativamente più rappresentativi vale come presunzione di conformità, salvo prova di trattamenti individuali discriminatori.

    Base normativa: Art. 4, comma 1, D.Lgs. 96/2026

  • Il “livello retributivo” comprende gli elementi continuativi e fissi ed esclude i trattamenti individuali non strutturali.

    Base normativa: Art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 96/2026

  • Le richieste di chiarimenti sui dati comunicati ricevono risposta motivata entro 60 giorni.

    Base normativa: Art. 9, comma 7, D.Lgs. 96/2026

  • Un lavoratore può chiedere informazioni sulle retribuzioni una volta all'anno.

    Base normativa: Art. 7, comma 1, D.Lgs. 96/2026

  • Se i dati rivelano la retribuzione di un lavoratore identificabile, vi accedono solo i rappresentanti dei lavoratori, l'Ispettorato del lavoro e gli organismi di parità.

    Base normativa: Art. 11, comma 2, D.Lgs. 96/2026

Note di ricerca (in inglese)

[F] fonte primaria letta · [B] fonti secondarie · [A] ipotesi

  • [F] D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 96 (GU SG n. 125 del 1/6/2026), in force from 7/6/2026. Same thresholds and dates as the directive (art. 9, commi 8-9).
  • [F] Art. 9, comma 9 says the data 'sono raccolti entro' (are collected by) the due dates; collection rules are set by ministerial decree(s) under art. 9, comma 4, due within 90 days of entry into force (adoption not verified at 2026-10-10).
  • [F] Art. 3, comma 1, lett. b): 'livello retributivo' covers continuous and fixed pay elements and excludes non-structural individual treatments (personal, discretionary or temporary, not generalised within the category): map payroll items accordingly.
  • [F] Art. 9, comma 7: reasoned reply to requests for clarification within 60 days.
  • [F] Art. 4, comma 1: applying a CCNL signed by the comparatively most representative unions is a presumption of conformity; categories follow CCNL classification levels (art. 4, comma 2).
  • [A] Art. 9, comma 8 counts 'dipendenti' without a counting method (art. 6, comma 3 uses art. 18 L. 300/1970 for the under-50 exemption).
  • [A] The directive does not define how workers are counted (head count or FTE, part-time, reference date); national law decides.

Verifica il tuo caso

Base normativa

Art. 9, comma 8, D.Lgs. 96/2026
Testo dell'articolo
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai datori di lavoro con almeno cento dipendenti.

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, GU Serie Generale n. 125 del 1 giugno 2026 (codice redazionale 26G00112)

Art. 9, comma 9, D.Lgs. 96/2026
Testo dell'articolo
Per i datori di lavoro che occupano almeno duecentocinquanta dipendenti, i dati sono raccolti entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni anno. Per i datori di lavoro che occupano tra i centocinquanta e i duecentoquarantanove dipendenti, i dati sono raccolti entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni tre anni. Per i datori di lavoro che occupano tra i cento e centoquarantanove dipendenti, i dati sono raccolti entro il 7 giugno 2031 e successivamente ogni tre anni.

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, GU Serie Generale n. 125 del 1 giugno 2026 (codice redazionale 26G00112)

Art. 9, par. 2, Direttiva (UE) 2023/970
Testo dell'articolo
I datori di lavoro con almeno 250 lavoratori forniscono, entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni anno, le informazioni di cui al paragrafo 1 relative all'anno civile precedente.

Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu

Art. 9, par. 3, Direttiva (UE) 2023/970
Testo dell'articolo
I datori di lavoro che hanno tra i 150 e i 249 lavoratori forniscono, entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni tre anni, le informazioni di cui al paragrafo 1 relative all'anno civile precedente.

Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu

Art. 9, par. 4, Direttiva (UE) 2023/970
Testo dell'articolo
I datori di lavoro che hanno tra i 100 e i 149 lavoratori forniscono, entro il 7 giugno 2031 e successivamente ogni tre anni, le informazioni di cui al paragrafo 1 relative all'anno civile precedente.

Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu

Art. 9, par. 5, Direttiva (UE) 2023/970
Testo dell'articolo
Gli Stati membri non impediscono ai datori di lavoro con meno di 100 lavoratori di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 su base volontaria. Gli Stati membri possono, in base al diritto nazionale, imporre ai datori di lavoro con meno di 100 lavoratori di fornire informazioni sulla retribuzione.

Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu

Art. 10, par. 1, Direttiva (UE) 2023/970
Testo dell'articolo
Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i datori di lavoro soggetti all'obbligo di comunicazione di informazioni sulle retribuzioni a norma dell'articolo 9 effettuino, in cooperazione con i rappresentanti dei propri lavoratori, una valutazione congiunta delle retribuzioni qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) le informazioni sulle retribuzioni rivelano una differenza del livello retributivo medio tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile pari ad almeno il 5 % in una qualsiasi categoria di lavoratori; b) il datore di lavoro non ha motivato tale differenza di livello retributivo medio sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere; c) il datore di lavoro non ha corretto tale differenza immotivata di livello retributivo medio entro sei mesi dalla data della comunicazione delle informazioni sulle retribuzioni.

Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu

Art. 10, comma 1, D.Lgs. 96/2026
Testo dell'articolo
I datori di lavoro, soggetti all'obbligo di comunicazione di informazioni sulle retribuzioni a norma dell'articolo 9, effettuano, con i rappresentanti dei lavoratori, una valutazione congiunta delle retribuzioni nel caso in cui si verificano tutte le seguenti condizioni: a) le informazioni sulle retribuzioni rivelano una differenza del livello retributivo medio tra lavoratori di sesso femminile e lavoratori di sesso maschile pari ad almeno il 5 per cento in una qualsiasi categoria di lavoratori; b) il datore di lavoro non ha motivato tale differenza di livello retributivo medio sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere; c) il datore di lavoro non ha corretto tale differenza immotivata di livello retributivo medio entro sei mesi dalla data della comunicazione delle informazioni sulle retribuzioni.

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, GU Serie Generale n. 125 del 1 giugno 2026 (codice redazionale 26G00112)

Art. 5, par. 1, Direttiva (UE) 2023/970
Testo dell'articolo
I candidati a un impiego hanno il diritto di ricevere, dal potenziale datore di lavoro, informazioni: a) sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia da attribuire alla posizione in questione, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere; e b) se del caso, sulle pertinenti disposizioni del contratto collettivo applicate dal datore di lavoro in relazione alla posizione. Tali informazioni sono fornite in modo tale da garantire una trattativa informata e trasparente sulla retribuzione, ad esempio in un avviso di posto vacante pubblicato, prima del colloquio di lavoro o altrimenti.

Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu

Art. 5, par. 2, Direttiva (UE) 2023/970
Testo dell'articolo
Il datore di lavoro non può chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro.

Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu

Art. 5, par. 3, Direttiva (UE) 2023/970
Testo dell'articolo
I datori di lavoro provvedono affinché gli avvisi di posto vacante e i titoli professionali siano neutri sotto il profilo del genere e che le procedure di assunzione siano condotte in modo non discriminatorio, così da non compromettere il diritto alla parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore («diritto alla parità di retribuzione»).

Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu

Art. 5, comma 1, D.Lgs. 96/2026
Testo dell'articolo
Ferme restando le informazioni da fornire ai lavoratori successivamente all'assunzione, ai candidati ad un impiego sono fornite indicazioni in ordine alla retribuzione iniziale o alla relativa fascia da attribuire alla posizione, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, e alle pertinenti disposizioni del contratto collettivo applicato dal datore di lavoro in relazione alla posizione. Tali informazioni sono fornite negli avvisi e nei bandi con cui vengono rese note le opportunita' di lavoro.

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, GU Serie Generale n. 125 del 1 giugno 2026 (codice redazionale 26G00112)

Art. 6, par. 1, Direttiva (UE) 2023/970
Testo dell'articolo
I datori di lavoro rendono facilmente accessibili ai propri lavoratori i criteri utilizzati per determinare la retribuzione, i livelli retributivi e la progressione economica dei lavoratori. Tali criteri sono oggettivi e neutri sotto il profilo del genere.

Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu

Art. 6, par. 2, Direttiva (UE) 2023/970
Testo dell'articolo
Gli Stati membri possono esonerare i datori di lavoro con meno di 50 lavoratori dall'obbligo relativo alla progressione economica di cui al paragrafo 1.

Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu

Art. 6, comma 3, D.Lgs. 96/2026
Testo dell'articolo
I datori di lavoro con meno di cinquanta dipendenti, computati ai sensi dell'articolo 18, commi ottavo e nono, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e degli articoli 9, 18, 27 e 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non sono tenuti a rendere disponibili i criteri per la progressione economica.

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, GU Serie Generale n. 125 del 1 giugno 2026 (codice redazionale 26G00112)

Art. 7, par. 1, Direttiva (UE) 2023/970
Testo dell'articolo
I lavoratori hanno il diritto di richiedere e ricevere per iscritto, conformemente ai paragrafi 2 e 4, informazioni sul loro livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu

Art. 7, par. 3, Direttiva (UE) 2023/970
Testo dell'articolo
I datori di lavoro informano annualmente tutti i lavoratori del loro diritto di ricevere le informazioni di cui al paragrafo 1 e delle attività che il lavoratore deve intraprendere per esercitare tale diritto.

Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu

Art. 7, par. 4, Direttiva (UE) 2023/970
Testo dell'articolo
I datori di lavoro forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 entro un termine ragionevole, ma in ogni caso entro due mesi dalla data in cui è presentata la richiesta.

Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu

Art. 7, comma 1, D.Lgs. 96/2026
Testo dell'articolo
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, e' riconosciuto ai lavoratori il diritto di richiedere e ricevere per iscritto, entro due mesi dalla richiesta, anche per il tramite dei loro rappresentanti o degli organismi per la parita', su specifica delega, le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Il diritto di cui al presente comma non puo' essere esercitato piu' di una volta all'anno.

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, GU Serie Generale n. 125 del 1 giugno 2026 (codice redazionale 26G00112)

Art. 7, comma 4, D.Lgs. 96/2026
Testo dell'articolo
I datori di lavoro informano annualmente tutti i lavoratori del loro diritto di ricevere le informazioni di cui al comma 1 e delle modalita' per l'esercizio di tale diritto.

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, GU Serie Generale n. 125 del 1 giugno 2026 (codice redazionale 26G00112)

Il recepimento cambia rapidamente. Questa pagina riflette la nostra ricerca al 10 ottobre 2026 e non è consulenza legale.