Il lavoro di pari valore (articolo 4)
I divari retributivi si confrontano all'interno di categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Il modo in cui costruisci le categorie decide gran parte del risultato.
Il principio
I datori di lavoro devono avere strutture retributive che garantiscano la parità di retribuzione per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i datori di lavoro dispongano di sistemi retributivi che assicurino la parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
I criteri
Il valore si valuta con criteri oggettivi e neutri rispetto al genere, concordati con i rappresentanti dei lavoratori dove esistono. I criteri comprendono competenze, impegno, responsabilità e condizioni di lavoro, e le competenze trasversali non vanno sottovalutate.
I sistemi retributivi sono tali da consentire di valutare se i lavoratori si trovano in una situazione comparabile per quanto riguarda il valore del lavoro sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere concordati con i rappresentanti dei lavoratori, laddove tali rappresentanti esistano. Tali criteri non si fondano, direttamente o indirettamente, sul sesso dei lavoratori e includono le competenze, l'impegno, le responsabilità e le condizioni di lavoro, nonché, se del caso, qualsiasi altro fattore pertinente al lavoro o alla posizione specifici. Sono applicati in modo oggettivo e neutro dal punto di vista del genere, escludendo qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso. In particolare, le pertinenti competenze trasversali non devono essere sottovalutate.Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
Le definizioni
Lavoro di pari valore e categoria di lavoratori sono entrambi definiti con riferimento a quei criteri.
«lavoro di pari valore»: il lavoro ritenuto di pari valore secondo i criteri non discriminatori, oggettivi e neutri sotto il profilo del genere di cui all'articolo 4, paragrafo 4;Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
«categoria di lavoratori»: i lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore raggruppati in modo non arbitrario sulla base dei criteri non discriminatori, oggettivi e neutri sotto il profilo del genere di cui all'articolo 4, paragrafo 4, dal datore di lavoro dei lavoratori e, se del caso, in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori conformemente al diritto e/o alle prassi nazionali;Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu
Italia: i contratti collettivi
Applicare un CCNL firmato dai sindacati comparativamente più rappresentativi vale come presunzione di conformità, e il “lavoro di pari valore” fa riferimento ai livelli di inquadramento del CCNL.
I contratti collettivi nazionali di lavoro e le disposizioni di legge assicurano sistemi di determinazione e classificazione retributiva fondati su criteri oggettivi e neutri rispetto al genere, idonei a garantire la parita' di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. L'applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, comprensivo dei sistemi di classificazione professionale, inquadramento e trattamento economico, costituisce presunzione di conformita' ai principi di parita' retributiva e di trasparenza, ferma restando la dimostrazione dell'esistenza di trattamenti retributivi individuali discriminatori.Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, GU Serie Generale n. 125 del 1 giugno 2026 (codice redazionale 26G00112)
per «lavoro di pari valore», la prestazione lavorativa diversa svolta nell'esercizio di mansioni comparabili, previste dai livelli di inquadramento stabiliti dal CCNL applicato dal datore di lavoro o, in mancanza, del CCNL siglato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale per il settore di riferimento.Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, GU Serie Generale n. 125 del 1 giugno 2026 (codice redazionale 26G00112)
Costruire le categorie in pratica
Assegna un punteggio a ogni mansione sui quattro gruppi di fattori, controlla che i punteggi non dipendano dalla quota di donne nella mansione, poi raggruppa le mansioni con punteggi simili. Documenta il metodo: i rappresentanti dei lavoratori possono chiederlo.
© European Union, https://eur-lex.europa.eu
Informazioni generali, non consulenza legale. Le norme nazionali possono essere diverse.