Vai al contenuto
PayAuditBeta
Menu

Guide

Articolo 7: il diritto di informazione sulle retribuzioni

Ogni lavoratore può chiedere per iscritto il proprio livello retributivo e i livelli retributivi medi, per sesso, di chi svolge lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Non ci sono soglie dimensionali.

Cosa possono chiedere i lavoratori

Il proprio livello retributivo individuale e i livelli retributivi medi per sesso della propria categoria. In base alla legge nazionale possono chiedere direttamente o tramite i rappresentanti o un organismo per la parità.

Art. 7, par. 1, Direttiva (UE) 2023/970
I lavoratori hanno il diritto di richiedere e ricevere per iscritto, conformemente ai paragrafi 2 e 4, informazioni sul loro livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu

Informare tutti, ogni anno

Ogni anno il datore di lavoro deve informare tutti i lavoratori del diritto e di come esercitarlo.

Art. 7, par. 3, Direttiva (UE) 2023/970
I datori di lavoro informano annualmente tutti i lavoratori del loro diritto di ricevere le informazioni di cui al paragrafo 1 e delle attività che il lavoratore deve intraprendere per esercitare tale diritto.

Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu

Due mesi per rispondere

Il termine decorre dalla data della richiesta. Il nostro calcolatore aggiunge due mesi di calendario e non sposta la data per fine settimana o festivi: è la lettura prudente.

Art. 7, par. 4, Direttiva (UE) 2023/970
I datori di lavoro forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 entro un termine ragionevole, ma in ogni caso entro due mesi dalla data in cui è presentata la richiesta.

Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu

Gruppi piccoli

In una categoria con pochissime donne o uomini le medie possono rivelare la retribuzione di una persona. Gli Stati membri possono riservare questi dati ai rappresentanti dei lavoratori, all'ispettorato del lavoro o all'organismo per la parità; l'Italia lo ha fatto.

Art. 12, par. 3, Direttiva (UE) 2023/970
Gli Stati membri possono decidere che, qualora la divulgazione di informazioni a norma degli articoli 7, 9 e 10 comporti la divulgazione, diretta o indiretta, della retribuzione di un lavoratore identificabile, solo i rappresentanti dei lavoratori, l'ispettorato del lavoro o l'organismo per la parità abbiano accesso a tali informazioni. I rappresentanti dei lavoratori o l'organismo per la parità forniscono consulenza ai lavoratori in merito a un eventuale ricorso a norma della presente direttiva senza divulgare i livelli retributivi effettivi dei singoli lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Ai fini del monitoraggio a norma dell'articolo 29, le informazioni sono rese disponibili senza restrizioni.

Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu

Italia: una volta all'anno

Il D.Lgs. 96/2026 consente la richiesta una volta all'anno. Se si intenda per anno solare o per 12 mesi non è chiarito; nel dubbio, rispondere è la scelta prudente.

Art. 7, comma 1, D.Lgs. 96/2026
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, e' riconosciuto ai lavoratori il diritto di richiedere e ricevere per iscritto, entro due mesi dalla richiesta, anche per il tramite dei loro rappresentanti o degli organismi per la parita', su specifica delega, le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Il diritto di cui al presente comma non puo' essere esercitato piu' di una volta all'anno.

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, GU Serie Generale n. 125 del 1 giugno 2026 (codice redazionale 26G00112)

Come prepararsi

Tieni un registro delle richieste con le date, conosci la categoria di ogni lavoratore e calcola in anticipo le medie per sesso di ogni categoria.

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

Informazioni generali, non consulenza legale. Le norme nazionali possono essere diverse.