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Le scadenze della direttiva UE sulla trasparenza retributiva

La direttiva (UE) 2023/970 fissa una data di recepimento e date dei report scaglionate in base alle dimensioni del datore di lavoro. Eccole, con il testo di ogni articolo.

Recepimento: 7 giugno 2026

Entro questa data gli Stati membri dovevano mettere in vigore le norme nazionali. Finché un Paese non lo fa, la direttiva da sola non crea obblighi tra datori di lavoro privati e lavoratori; i datori di lavoro pubblici possono essere esposti.

Art. 34, par. 1, Direttiva (UE) 2023/970
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 giugno 2026.

Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu

250 dipendenti o più: entro il 7 giugno 2027, poi ogni anno

Il report riguarda l'anno solare precedente: quello di giugno 2027 usa i dati retributivi del 2026.

Art. 9, par. 2, Direttiva (UE) 2023/970
I datori di lavoro con almeno 250 lavoratori forniscono, entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni anno, le informazioni di cui al paragrafo 1 relative all'anno civile precedente.

Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu

Da 150 a 249 dipendenti: entro il 7 giugno 2027, poi ogni tre anni

Stessa prima scadenza dei datori di lavoro più grandi, poi un ritmo triennale.

Art. 9, par. 3, Direttiva (UE) 2023/970
I datori di lavoro che hanno tra i 150 e i 249 lavoratori forniscono, entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni tre anni, le informazioni di cui al paragrafo 1 relative all'anno civile precedente.

Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu

Da 100 a 149 dipendenti: entro il 7 giugno 2031, poi ogni tre anni

La fascia più piccola ha quattro anni in più. Gli altri obblighi si applicano prima.

Art. 9, par. 4, Direttiva (UE) 2023/970
I datori di lavoro che hanno tra i 100 e i 149 lavoratori forniscono, entro il 7 giugno 2031 e successivamente ogni tre anni, le informazioni di cui al paragrafo 1 relative all'anno civile precedente.

Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu

Meno di 100 dipendenti

Nessun obbligo di report per la direttiva, ma gli Stati membri possono imporlo e non possono impedire il report volontario.

Art. 9, par. 5, Direttiva (UE) 2023/970
Gli Stati membri non impediscono ai datori di lavoro con meno di 100 lavoratori di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 su base volontaria. Gli Stati membri possono, in base al diritto nazionale, imporre ai datori di lavoro con meno di 100 lavoratori di fornire informazioni sulla retribuzione.

Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu

Cosa contiene il report

Sette indicatori, dal divario retributivo complessivo (a) al divario in ogni categoria di lavoratori (g). L'indicatore (g) va comunicato a tutti i lavoratori e ai loro rappresentanti.

Art. 9, par. 1, lett. g), Direttiva (UE) 2023/970
il divario retributivo di genere tra lavoratori per categorie di lavoratori ripartito in base al salario o allo stipendio normale di base e alle componenti complementari o variabili.

Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu

Art. 9, par. 9, Direttiva (UE) 2023/970
I datori di lavoro forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g), a tutti i propri lavoratori e ai loro rappresentanti e le trasmettono all'ispettorato del lavoro e all'organismo per la parità su richiesta. Anche le informazioni relative ai quattro anni precedenti, se disponibili, sono fornite su richiesta.

Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu

Gli obblighi che non aspettano il report

Informazioni sulla retribuzione prima dell'assunzione, criteri retributivi accessibili e diritto di informazione valgono per tutti i datori di lavoro una volta in vigore la legge nazionale.

Art. 5, par. 1, Direttiva (UE) 2023/970
I candidati a un impiego hanno il diritto di ricevere, dal potenziale datore di lavoro, informazioni: a) sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia da attribuire alla posizione in questione, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere; e b) se del caso, sulle pertinenti disposizioni del contratto collettivo applicate dal datore di lavoro in relazione alla posizione. Tali informazioni sono fornite in modo tale da garantire una trattativa informata e trasparente sulla retribuzione, ad esempio in un avviso di posto vacante pubblicato, prima del colloquio di lavoro o altrimenti.

Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu

Art. 6, par. 1, Direttiva (UE) 2023/970
I datori di lavoro rendono facilmente accessibili ai propri lavoratori i criteri utilizzati per determinare la retribuzione, i livelli retributivi e la progressione economica dei lavoratori. Tali criteri sono oggettivi e neutri sotto il profilo del genere.

Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu

Art. 7, par. 1, Direttiva (UE) 2023/970
I lavoratori hanno il diritto di richiedere e ricevere per iscritto, conformemente ai paragrafi 2 e 4, informazioni sul loro livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

Fonte: EUR-Lex, © European Union, https://eur-lex.europa.eu

Italia

Il D.Lgs. 96/2026 mantiene soglie e date della direttiva. Dice che i dati “sono raccolti” entro quelle date; le modalità di trasmissione dipendono da un decreto ministeriale.

Art. 9, comma 8, D.Lgs. 96/2026
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai datori di lavoro con almeno cento dipendenti.

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, GU Serie Generale n. 125 del 1 giugno 2026 (codice redazionale 26G00112)

Art. 9, comma 9, D.Lgs. 96/2026
Per i datori di lavoro che occupano almeno duecentocinquanta dipendenti, i dati sono raccolti entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni anno. Per i datori di lavoro che occupano tra i centocinquanta e i duecentoquarantanove dipendenti, i dati sono raccolti entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni tre anni. Per i datori di lavoro che occupano tra i cento e centoquarantanove dipendenti, i dati sono raccolti entro il 7 giugno 2031 e successivamente ogni tre anni.

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, GU Serie Generale n. 125 del 1 giugno 2026 (codice redazionale 26G00112)

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

Informazioni generali, non consulenza legale. Le norme nazionali possono essere diverse.